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OBIETTIVO
L’Iniziativa è finalizzata a sostenere le PMI lombarde che hanno intrapreso o stanno per intraprendere un percorso di patrimonializzazione mediante la quotazione sui sistemi multilaterali di negoziazione .
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della Domanda di Contributo, che abbiano intrapreso o intendano intraprendere un percorso per la quotazione in Borsa con un aumento di capitale pari almeno al 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO).Le imprese devono avere la Sede legale e una Sede operativa in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) alla data dell’Avviso di ammissione e inizio negoziazioni adottato dal Gestore del MTF. Tale requisito deve essere mantenuto per almeno tre anni dall’ultima erogazione del Contributo regionale.
AGEVOLAZIONE
La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00 €) a valere sull’Azione 1.3.2 “Sostegno all’accesso al credito del PR FESR 2021-2027.
L’Agevolazione prevista dal presente Avviso è concessa nella forma tecnica di un Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili.
LIMITE MASSIMO
Il Contributo è concesso nel limite massimo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per i costi relativi alla quotazione in Borsa:
di cui massimo 300.000 € per i costi legati all’ammissione alla quotazione (da rendicontare entro 90 giorni dall’approvazione del provvedimento di concessione del Contributo)
ed 300.000 € (nel limite di 100.000 euro per anno da rendicontare entro il 30 giugno dell’anno successivo) per i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione, sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione, fermo restando il termine ultimo per la trasmissione delle rendicontazioni (30 giugno 2028). L’Agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento GBER. (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza).
L’intensità di aiuto massima sarà pari al 50% dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
COSA FINANZIA
Sono ammissibili i progetti finalizzati alla quotazione in Borsa da parte delle PMI lombarde, che prevedano un aumento di capitale pari almeno al 50% dell’offerta pubblica iniziale (IPO). Possono essere finanziate tramite il Contributo a fondo perduto i costi di consulenza relativi all’ammissione alla quotazione in Borsa e i costi dei servizi di consulenza correlati alla quotazione,sostenuti nei tre anni successivi alla quotazione.
Nel caso in cui il processo di quotazione non si concluda positivamente l’impresa non è ammessa al Contributo.
Sono ammissibili al Contributo a fondo perduto le spese di consulenza strettamente connesse e funzionali all’attività di quotazione, ossia per:
a) l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione;
b) la redazione del piano industriale;
c) lo svolgimento della due diligence finanziaria;
d) la redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
e) la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, definizioni 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014 (incluse le ricerche indipendenti);
f) le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, ladisamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
g) le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
h) le attività di comunicazione e investor relation non ricorrenti, necessarie a divulgare l’investment case;
i) le attività relative alla revisione del bilancio annuale e semestrale;
j) le attività dell’intermediario che supporta la società nell’ammissione alle negoziazioni valutandone l’appropriatezza e la assiste e supporta, nell’assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento del mercato;
k) le attività dell’intermediario incaricato di esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita in conformità con quanto disposto dal Regolamento del mercato e a produrre o far produrre per proprio conto almeno due ricerche . Sono altresì ammissibili i corrispettivi del mercato di quotazione e
dell’Autorità di vigilanza
