I finanziamenti sono destinati ad accrescere le condizioni di biosicurezza degli allevamenti di suini, con l’obiettivo di prevenire il contatto con il virus della PSA.
I beneficiari del sostegno sono:
- imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura,
- titolari di stabilimenti e/o detentori di suini allevati in stabilimenti o che allevano suini all’aperto (allo stato brado e semibrado) ricadenti nel territorio della regione, registrati nel sistema di identificazione e registrazione nazionale degli animali ed in possesso del relativo codice di sanitario aziendale (codice ASL allevamento).
Il contributo è calcolato sulle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria, per le quali sono fissati i seguenti limiti, al netto di IVA:
- 5.000,00 Euro, quale limite minimo;
- 150.000,00 Euro, quale limite massimo.
L’aliquota di sostegno è pari al 70 % del costo ammissibile dell'investimento.
Sono ammissibili le spese:
- Spese per acquisto e per messa in opera di recinzione antintrusione/antibestiame perimetrale, esterna all’area di allevamento;
- Spese per acquisto e per messa in opera di recinzione elettrificata di seconda linea per allevamenti semibradi, interna e distanziata di almeno 1 metro dalla recinzione perimetrale antintrusione/ antibestiame;
- Spese per acquisto e per messa in opera di piazzola per la disinfezione degli automezzi;
- Spese per acquisto e per messa in opera di zona filtro atta a creare un accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori;
- Spese per acquisto e per messa in opera di cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse;
- Spese generali (progettazione e consulenze tecniche) connesse all’intervento nel limite massimo del 5% delle altre spese ammissibili.