Il Fondo di garanzia consente il rilascio di garanzie in forma di controgaranzia, cogaranzia e garanzia diretta. La controgaranzia è concessa in misura non superiore all’80% dell’ammontare della garanzia prestata dal Garante (consorzi di garanzia collettiva fidi), a condizione che quest’ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all’80% del finanziamento.
La cogaranzia è concessa in misura non superiore al 40% dell’ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 40%, di modo che l’importo complessivo garantito non ecceda il limite dell’80% del finanziamento stesso, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria di riferimento.
La garanzia diretta è concessa in misura non superiore all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice o dagli altri intermediari finanziari secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria.
In ogni caso la parte del prestito garantita per mezzo del Fondo non può essere superiore a 1.500.000,00 di euro per impresa.
La durata dell’intervento agevolativo decorre dalla data di prima erogazione del prestito fino all’accettazione da parte del GSE della cessione notarile del credito derivante dalle provvidenze del conto energia.