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La dotazione finanziaria è stabilita in 250.000 euro (Euro duecentocinquantamila). La dotazione finanziaria può essere incrementata da risorse che si renderanno disponibili da fondi regionali, nazionali e comunitari.
Gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
- L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
- L’agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto ed è finalizzata alla copertura delle spese ammissibili di cui all’art. 5.
- L'intensità di aiuto è pari al 80% dei costi ammissibili del progetto.
- Il valore massimo del progetto è di 25.000 euro per ciascuna domanda.
- Gli aiuti ai sensi delle presenti disposizioni attuative, con costi ammissibili individuabili, possono essere cumulati con:
- altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
