Sono ammissibili le seguenti attività:
- riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
- ristrutturazione, che consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
Per i soli interventi totalmente riconducibili a contestuale domanda di estirpo, con ottenimento di autorizzazione al reimpianto, la percentuale di contribuzione è del 50% della spesa ritenuta ammissibile fino ai limiti stabiliti fermo restando che il contributo complessivo concesso non eccede € 16.000 ad ettaro elevabile a € 22.000 ad ettaro