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I Comuni capofila degli Ambiti territoriali sociali della Regione Calabria, sono individuati come soggetti beneficiari ed attuatori, nei limiti del contributo di cui al riparto approvato con la DGR 452/2022, dei progetti elaborati con i Comuni appartenenti al medesimo Ambito territoriale interessati e per gli interventi di cui all’art. 5, comma 2, ed eventualmente in partenariato con i soggetti privati, di cui al presente articolo, che possono concorrere esclusivamente alla definizione delle proposte progettuali, di cui all’art. 5, comma 2, vale a dire “servizi in ambito sportivo”.
Di seguito si riportano i soggetti privati sopra richiamati:
a) Le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP;
b) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP.
I soggetti privati, di cui al comma 2, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere associazioni o società sportive senza fini di lucro;
b) avere sede operativa in Calabria;
c) essere costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
