OBIETTIVO
La misura sostiene gli enti locali umbri nella riqualificazione degli impianti sportivi pubblici esistenti, attraverso interventi finalizzati a:
- aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- installare sistemi di accumulo e dispositivi per la gestione intelligente dell’energia;
- migliorare o adeguare sismicamente edifici e strutture appartenenti agli impianti sportivi;
- aumentare la resilienza del patrimonio pubblico rispetto al rischio sismico;
- ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
- contribuire alla transizione energetica e climatica del territorio regionale.
Ogni domanda può comprendere una sola azione oppure entrambe le azioni previste dal bando
BENEFICIARI
Possono partecipare esclusivamente gli enti locali della regione Umbria proprietari di impianti sportivi pubblici
In concreto, possono rientrare nella platea, purché proprietari dell’impianto:
- Comuni;
- Province;
- Unioni di Comuni;
- altri enti locali riconosciuti dall’ordinamento
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo pubblico in conto capitale pari all’82% delle spese ammissibili.
La restante quota minima del 18% deve essere sostenuta obbligatoriamente dall’ente locale beneficiario.
La spesa massima ammissibile è pari a 800.000 euro. Il contributo complessivo riferito alle spese ammissibili, comprensivo della quota dell’ente locale, non può essere inferiore a 201.000 euro
COSA FINANZIA
Azione 2.2.2 – Produzione di energia da fonti rinnovabili
Sono finanziabili nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati all’autoconsumo dell’impianto sportivo pubblico.
Rientrano, in particolare:
- fornitura e installazione di impianti da fonti rinnovabili;
- impianti fotovoltaici;
- altri impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili compatibili con la struttura;
- sistemi di accumulo dell’energia elettrica;
- dispositivi per la regolazione, contabilizzazione e gestione intelligente dell’energia;
- sistemi BACS;
- opere strutturali necessarie per l’installazione in sicurezza degli impianti;
- opere elettriche;
- opere edili strettamente connesse;
- collegamenti alla rete elettrica nazionale;
- opere accessorie indispensabili alla funzionalità dell’impianto.
Gli impianti devono essere progettati secondo la normativa vigente e devono servire l’impianto sportivo pubblico.
Attenzione
L’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo. Il bando non finanzia impianti concepiti principalmente per la vendita di energia alla rete.
Azione 2.4.1 – Prevenzione del rischio sismico
Sono finanziabili interventi di:
- adeguamento sismico;
- miglioramento sismico;
- opere strutturali necessarie alla riduzione del rischio;
- opere su edifici e strutture esistenti appartenenti all’impianto sportivo.
Gli interventi devono rispettare le Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2018.
L’adeguamento sismico rappresenta l’opzione preferenziale. Qualora non sia tecnicamente possibile, il progettista deve giustificare formalmente l’impossibilità di procedere all’adeguamento e può essere proposto un intervento di miglioramento sismico.
È riconosciuta priorità agli edifici classificati come strategici ai sensi della DGR Umbria n. 1700/2003.
Sono inoltre ammissibili, quando strettamente necessari a seguito delle opere strutturali:
- ripristino degli intonaci;
- ripristino delle pavimentazioni;
- tinteggiature;
- ripristino degli impianti elettrici;
- ripristino degli impianti idraulici;
- ripristino degli impianti speciali;
- altre opere di finitura direttamente conseguenti ai lavori antisismici.
Tipologie edilizie ammesse
Gli interventi antisismici devono riguardare edifici o strutture esistenti e ricadere nelle categorie previste dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001, quindi, in linea generale:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Non sono ammessi:
- nuove costruzioni;
- sopraelevazioni;
- ampliamenti volumetrici.
Sono consentiti soltanto modesti incrementi volumetrici strettamente necessari per:
- adeguamento sismico;
- adeguamento igienico-sanitario;
- abbattimento delle barriere architettoniche.
Alla data di presentazione della domanda, l’impianto deve:
- essere esistente;
- essere di proprietà dell’ente locale richiedente;
- essere situato in Umbria;
- essere regolarmente inserito nella Banca Dati Nazionale degli Impianti Sportivi, gestita da Sport e Salute S.p.A.;
- essere dotato di certificazione di agibilità oppure garantire il conseguimento definitivo dell’agibilità al termine degli interventi finanziati.
Sono esclusi dal bando i Centri di Vita Associativa – CVA.
Spese ammissibili
Le spese tecniche possono essere riconosciute a partire dal 1° gennaio 2026.
Spese per lavori – Azione 2.2.2
Sono ammissibili:
- fornitura di impianti da fonti rinnovabili;
- installazione e posa in opera;
- sistemi di accumulo;
- sistemi di gestione intelligente dell’energia;
- dispositivi di regolazione;
- strumenti di contabilizzazione dell’energia;
- sistemi BACS;
- opere edili accessorie;
- opere elettriche;
- opere strutturali necessarie all’installazione;
- collegamenti alla rete;
- opere indispensabili alla messa in funzione.
Spese per lavori – Azione 2.4.1
Sono ammissibili:
- opere strutturali di adeguamento sismico;
- opere strutturali di miglioramento sismico;
- interventi previsti dalle NTC 2018;
- opere di finitura rese necessarie dagli interventi strutturali;
- ripristino di intonaci;
- ripristino di pavimentazioni;
- tinteggiature;
- ripristino di impianti idraulici;
- ripristino di impianti elettrici;
- ripristino di impianti speciali.
Costi della sicurezza
Sono ammissibili
- costi della sicurezza relativi ai lavori finanziati;
- costi non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.
Spese tecniche e professionali
Sono ammissibili, tra le altre:
- rilievi;
- indagini geologiche;
- indagini geognostiche;
- prove di laboratorio;
- diagnosi energetiche;
- APE ante operam;
- APE post operam;
- progettazione di fattibilità tecnico-economica;
- progettazione esecutiva;
- direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudi tecnici;
- collaudi amministrativi.
Limite delle spese tecniche
Le spese tecniche sono ammissibili fino al 15% dell’importo dei lavori, al netto dell’IVA.
Il limite viene riparametrato in sede di rendicontazione finale sull’importo effettivo dei lavori realizzati.
SCADENZA
13 ottobre 2026
AMBITO TERRITORIALE
Regione Umbria
