OBIETTIVO
La misura intende compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina, a seguito dell’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti connesso alle crisi internazionali
Il sostegno è destinato esclusivamente ai carburanti effettivamente impiegati per l’esercizio delle attività agricole e per il riscaldamento delle serre orticole
BENEFICIARI
Imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell’art.4 del DM 23 dicembre 2022, n.660087 che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola attiva, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto
- iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO 01, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente, ossia il modello IVA-2026
- per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo
- per le aziende con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/72, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione di autofatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie
Sono escluse dagli aiuti
- le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
- le imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j), della Comunicazione della Commissione C/2026/2593
AGEVOLAZIONE
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole
L’importo nominale complessivo dei contributi concessi non può superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria
L'aliquota del credito di imposta varia come segue:
- se l’importo dei contributi richiesti sia inferiore alle risorse stanziate per il finanziamento complessivo dell’incentivo, l’aliquota del beneficio è pari al 20%
- se l’importo dei contributi ammissibili sia superiore alle risorse stanziate per il finanziamento complessivo dell’incentivo, l’effettiva aliquota è rideterminata, rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d’imposta ammissibili
In ogni caso il contributo non può superare l’aliquota pari al limite di legge, fissato nel 20%
Il contributo, inoltre, è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per l’anno 2026
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili previsti dall'avviso, se tale cumulo determina il superamento dell’intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472
E', invece cumulabile:
- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base dell'avviso a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell’intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472
- con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell’intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili
- con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, senza possibilità di ripartizione negli anni, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
E' utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 5, comma 2 dell'avviso
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 5 dell'avviso, pena lo scarto dell’operazione di versamento
COSA FINANZIA
Il costo sostenuto per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione di mezzi, macchinari, strumenti e attrezzature utilizzati direttamente nell’attività agricola, quali:
- trattori agricoli o forestali
- macchine agricole operatrici semoventi
- macchine per la lavorazione del terreno
- macchine per il raccolto
- macchine meccaniche agricole
- sollevatori telescopici a uso esclusivamente agricolo
- motopompe per irrigazione
- gruppi elettrogeni agricoli
- attrezzature, strumenti e macchinari leggeri
- macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole
Spese ammissibili
- acquisto di gasolio e benzina
SCADENZA
30 settembre 2026
AMBITO TERRITORIALE
Nazionale
